Cassazione, valutazione testimonianza del minore: due sentenze opposte

Cassazione: «Attenti ad accuse dei bimbi: sono suggestionabili». E cita Rignano

Cassazione: basta con la demonizzazione dei genitori in caso di abusi su minori

Commento avv. Andrea Coffari alla sentenza n.8809:

Testimonianza del minore, avv. Andrea Coffari: "Le domande inducenti non inducono i bambini a confessare abusi inesistenti"

 

Cassazione: «Attenti ad accuse dei bimbi: sono suggestionabili». E cita Rignano

ROMA ( 7 marzo) - Nuovo monito della Cassazione a prestare attenzione alle accuse di abuso rivolte dai bambini agli adulti. I piccoli, avverte piazza Cavour, «non mentono consapevolmente ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni etero indotte e se interrogati con domande inducenti tendono a conformarsi alle aspettative del loro interlocutore». La Cassazione, citando la sentenza sul caso dei presunto abusi all'asilo di Rignano, invita i giudici a fare attenzione a valutare fatti che hanno come protagonisti i minori «che narrano fatti dei quali non dovrebbero avere esperienza e che non possono essere il rislutato di una loro fantasia».

Il caso di Catania. Forti di questa considerazione, i giudici della Terza sezione penale (sentenza 8809) hanno accolto il ricorso di un padre separato di Catania, Riccardo V., condannato nei due precedenti gradi di giudizio a tre anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti della figlia di 7 anni, nonostante il vissuto emotivo della bambina non avesse dato «segnali della violenza subita» o dimostrato «trauma da abuso». Il padre della bambina si è rivolto a piazza Cavour, evidenziando che i giudici di merito avevano «disatteso il monito circa il rischio che il minore non distingua il vissuto dall'immaginato e che adotti comportamenti che sono solo ripetitivi di un canovaccio gradito all'adulto (nella specie la madre) per assecondarlo e compiacerlo».

Cassazione: basta con la demonizzazione dei genitori in caso di abusi su minori

Nelle ipotesi di abuso su minori anche quando i piccoli rendono versioni discordanti, non significa che stiano mentendo e che siano stati in qualche modo condizionati. Va quindi detto stop alla “demonizzazione” dei genitori delle piccole vittime di abusi sessuali. E’ quanto scrive a chiare note la Corte di Cassazione in una sentenza (la n. 42984/2007) che ha voluto mettere un punto fermo sull’attendibilita’ dei racconti fatti in merito alle violenze subite da minori. La Corte nel confermare la condanna nei confronti di un uomo accusato di aver abusato della nipotina di 5 anni ha chiarito che il “modo congetturale di adombrare la rispettabilita’ delle persone dei genitori e parenti, che e’ ormai una forma consueta di demonizzazione delle dichiarazioni di quei famigliari in queste dolorose vicende, sarebbe solo un disdicevole espediente dialettico, di nessuna utilita’ probatoria, se non si esemplificano le circostanze e le ragioni che possono avere indotto quelle persone ad operazioni tanto riprovevoli”. In particolare la Suprema Corte ha respinto la tesi dell’imputato secondo cui la bambina sarebbe stata “condizionata” dai parenti piu’ stretti e il suo racconto “snaturato ed esasperato dai parenti”. I giudici di Piazza Cavour hanno rimarcato che “discettare della inattendibilita’” delle piccole vittime “solo perche’ le loro versioni non sono tutte omogenee, ma in parte discordanti rispetto a quelle che forniscono successivamente e’ insignificante”. Allo steso tempo la Corte evidenzia che vi è troppa disinvoltura nel fare ricorso a perizie psicologiche e richiama la più “consolidata letteratura psichiatrico-infantile che e’ unanime nello stabilire che la variabile del racconto di un vissuto dipende dalla storia personale dei singoli bambini, e dalla modificabilita’ dei fattori che possono modulare il loro interesse e la loro attenzione in un certo momento”. In altri termini secono la Corte “non e’ agevole pensare a quei piccoli come a persone capaci di sofisticate bugie e fantasticherie”. In merito poi alla necessità di fare ricorso ad una perizia psichiatrica la Corte aggiunge che “non ci sono deroghe al libero convincimento del giudice nell’ambito di un rigoroso riscontro della logicita’ della sentenza” e pertanto “eventuali eccezioni di supporto tecnico e tecnologico, non condizionanti la decisione stessa, sono consentite -avverte la Suprema Corte- solo se il giudice ne apprezzi l’assoluta necessarieta’”.

(Data: 26/11/2007 - Autore: Roberto Cataldi)